Scadenze fiscali settembre 2018: appuntamento con il Fisco

Settembre 2018: i professionisti e le imprese sono tenuti ad adempiere alle scadenze fiscali. Ecco lo scadenzario da appuntarsi.

17 settembre

Per il 17 settembre ci sono diverse scadenze che si “accavallano” nella stessa giornata.

I contribuenti titolari di Partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018, devono procedere con il versamento della 4° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,82%.

I contribuenti titolari di Partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono procedere con il versamento della terza rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.

I soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018, devono versare la quarta rata dell’addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,82%.

I contribuenti titolari di Partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018, sono tenuti a versare la quarta rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca“, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,82%.

I sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente mediante modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

I contribuenti Iva mensili sono tenuti alla liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente mediante modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Le Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell’art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, sono tenute al versamento dell’IVA, a seguito di “scissione dei pagamenti“, ai sensi dell’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

I soggetti Iva sono tenuti ad emettere e registrare le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da idonea documentazione.

19 settembre

I contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi devono procedere con la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 20 agosto 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve).

20 settembre

Le Associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, che sono inserite tra i soggetti beneficiari delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), devono presentare telematicamente la domanda di ammissione ai benefici fiscali.

25 settembre

Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare gli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

30 settembre

I soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato devono procedere alla presentazione dell’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.

Anche i soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità devono procedere con la presentazione dell’istanza per il rimborso dell’Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.

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