Holding neocostituita: possibile la tassazione di gruppo

Con la pubblicazione della Risoluzione n.40/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione della capogruppo (holding) neocostituita. L’amministrazione fiscale ha chiarito che la holding neocostituita può optare, a partire dall’esercizio in cui ne è avvenuta la costituzione, per il regime di tassazione di gruppo con la società controllata. Per capire meglio ripercorriamo quanto precisato dall’Amministrazione fiscale alla luce della fattispecie presentata dall’istante nella Risoluzione n. 40/E riguardante un’operazione di riorganizzazione aziendale.

Consolidato fiscale dopo riorganizzazione del gruppo aziendale: chiarimenti Agenzia delle Entrate

Chiarimenti sulla tassazione di gruppo con la Risoluzione 40/E del 17 maggio 2018, contenente le risposte a due differenti interpelli.

Il caso

Il caso vede Alfa Srl, Beta SpA, Gamma Srl e Delta Srl, società costituenti il “Gruppo”, che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili nazionali e “solo Delta Srl ha un esercizio non coincidente con l’anno solare che termina il 30 giugno di ogni anno”, come riportato sulla stessa Risoluzione.

Le quote del capitale sociale di Alfa Srl (“Holding”) ovvero la capogruppo, di Beta SpA, di Gamma Srl e di Delta Srl sono interamente detenute da persone fisiche, appartenenti al medesimo nucleo familiare. L’istante fa presente che è stata decisa una riorganizzazione del Gruppo, con la costituzione, nel mese di giugno 2017, della società Alfa Srl destinata a svolgere il ruolo di holding alla quale verrà conferito dagli attuali soci, l’intero capitale sociale di Beta SpA, Gamma Srl. e Delta Srl.

I quesiti posti dall’istante all’Amministrazione fiscale

L’istante con due interpelli differenti chiede esplicitamente:

  • se è possibile per la holding neocostituita optare per la tassazione di gruppo comprendendo tutte le società
  • se si realizza un indebito vantaggio fiscale che crei abuso.

Agenzia dell’Entrate: il Parere

Nel rispondere al soggetto istante, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che ai sensi dell’articolo 117, comma 1, del TUIR l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo esige che la holding possegga nelle società che intende consolidare una partecipazione che sia espressiva di un rapporto di “controllo rilevante”. La norma recita, a tal proposito: “la società o l’ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all’articolo 120, possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo”.

Per quanto concerne il requisito del “controllo rilevante”, esso deve sussistere sin dal periodo d’imposta per il quale la controllante e la controllata optano per il consolidato. Un’eccezione alla regola contenuta nel citato comma 2 dell’articolo 120 del TUIR è quella prevista dall’articolo 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2004, che consente alle holding neocostituite di optare in qualità di consolidate, per il regime della tassazione di gruppo, a partire dall’esercizio di costituzione.

La Circolare n. 40/E del 26 settembre 2016, con riferimento alla partecipazione delle società neocostituite al consolidato fiscale aveva chiarito che il legislatore reputa sufficiente la sussistenza del requisito del controllo rilevante a partire dall’inizio del loro esercizio, senza guardare invece all’inizio dell’esercizio della controllante.

In buona sostanza, se “il controllo rilevante dovesse essere verificato tanto con riferimento all’inizio dell’esercizio della consolidante quanto con riferimento all’inizio dell’esercizio delle consolidate, le società neocostituite non potrebbero optare, in qualità di consolidate, per il regime della tassazione di gruppo già a partire dall’esercizio di costituzione”.

La soluzione interpretativa contenuta nella Circolare n.40/E è stata estesa alla fattispecie del delle società che siano state acquisite dalla controllante in corso d’esercizio (cd. “società neo acquisite”) che abbiano fatto coincidere:

  1. a) la data della loro acquisizione da parte della controllante con la data di chiusura dell’esercizio in corso al momento dell’acquisizione;
  2. b) la data di chiusura del primo esercizio successivo alla loro acquisizione da parte della controllante con la data di chiusura dell’esercizio della controllante.

Rimane ferma la condizione che la loro acquisizione da parte della controllante sia avvenuta entro il termine utile per esercitare l’opzione per il consolidato fiscale e che sussistano gli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Analogamente a quanto accade per le società neocostituite, la controllante può immediatamente consolidare i risultati fiscali prodotti dalle controllate/neo acquisite durante un periodo d’imposta “interamente controllato” dalla stessa e che si chiude nella stessa data in cui è prevista la chiusura del periodo d’imposta della controllante.

Alla luce della fattispecie presentata dall’istante:

  • la Holding, costituita in data 26 giugno 2017, ha acquisito, in data 28 giugno 2017, la partecipazione totalitaria al capitale sociale della società Delta S.r.l.;
  • Delta S.r.l. modificherà la durata del proprio esercizio sociale allineandolo, in coerenza con la Holding e le altre società del Gruppo, all’anno solare, sicché l’esercizio che ha avuto inizio il 1° luglio 2017 si chiuderà il 31 dicembre 2017 mentre gli esercizi successivi avranno durata 1° gennaio – 31 dicembre.

Il caso è riconducibile a quello contemplato dalla Circolare n. 53/E del 2004 (paragrafo n. 3), pertanto, la Holding può optare, già a partire dall’esercizio in cui ne è avvenuta la costituzione, per il regime della tassazione di gruppo con la società Delta S.r.l., consolidando i redditi prodotti da quest’ultima nel periodo d’imposta 1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017.

Come sottolineato nella Risoluzione n.40/E, la tassazione consolidata facente capo alla Holding includerà:

  • i redditi relativi al periodo d’imposta della Holding compreso tra la data di costituzione della Holding e il 31 dicembre 2017,
  • i redditi relativi al periodo d’imposta di Delta S.r.l. che va dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017.

La Holding dovrà comunicare mediante il Modello “Comunicazioni per i Regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l’Opzione IRAP” l’opzione per il consolidato fiscale all’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del Modello Redditi SC 2017, ovvero entro il 31 ottobre 2017.

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