Introdotta a partire dal 1996 con la Legge 335 del 1995 al fine di assicurare una tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse, i liberi professionisti devono iscriversi alla Gestione Separata, un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati. Infatti, la Gestione Separata raccoglie i contributi previdenziali dei professionisti che non hanno una cassa previdenziale di riferimento (lavoratori autonomi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi occasionali). Ad oggi sono attive quasi un milione di posizioni, di cui circa 350.000 professionisti con Partita Iva ed il numero è in costante crescita ogni anno. Vediamo che cos’è e come funziona la Gestione Separata.
Gestione Separata: chi si può iscrivere?
L’iscrizione alla Gestione Separata è rivolta ai liberi professionisti senza cassa titolari di Partita IVA e a quelli con albo o cassa che, contemporaneamente all’attività professionale, svolgono anche un’altra attività di lavoro coperta da contribuzione. Inoltre, sono tenuti ad iscriversi anche:
- i venditori a domicilio con contratto di lavoro autonomo, ma con una soglia di esenzione di 5.000 euro annui
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca,
- gli spedizionieri doganali non dipendenti
- i beneficiari di assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
- coloro che esercitano una collaborazione coordinata e continuativa, se il reddito professionale è inferiore a 5.000 euro e se la durata della prestazione occasionale è inferiore a 30 giorni l’anno
- i lavoratori autonomi occasionali che non hanno l’obbligo di iscriversi ad un’autonoma Cassa di previdenza e il cui reddito imponibile abbia superato la soglia di 5.000 euro nell’anno solare
- i pensionati che svolgono collaborazioni coordinate e continuative.
Coloro che percepiscono compensi derivanti da diritti d’autore e indennità per cessazione di rapporti di agenzia non sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata.
Iscrizione Gestione Separata: requisiti professionali
Liberi Professionisti e Autonomi senza Cassa di Previdenza e senza Albo sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata. Ulteriori requisiti professionali richiesti per iscriversi alla Gestione Separata sono ascrivibili allo svolgimento di un’attività a contenuto artistico o professionale, autonoma, abituale e professionale, senza natura di impresa e senza vincoli di subordinazione e in modo abituale.
Come iscriversi alla Gestione Separata
L’iscrizione alla Gestione Separata deve essere effettuata, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività , compilando l’apposito modulo (modello SC04) disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione “Modulistica“.
Oltre ai dati anagrafici ed eventuali recapiti sono richieste le seguenti informazioni:
data di inizio dell’attività ;
tipologia dell’attività che si intende svolgere, ovvero in qualità di:
- professionista: in tal caso sono richieste alcune informazioni aggiuntive (tipo di attività , partita Iva, codice ATECO 2007, eventuale qualifica di socio di studio associato);
- collaboratore o figure assimilate, per la cui attività l’obbligo contributivo è assolto dal committente o associante.
Ciascun lavoratore deve presentare la domanda di iscrizione:
- per consegna diretta presso gli sportelli delle Sedi o Agenzie;
- con invio per posta;
- telefonando al Contact Center ai numeri 803164 gratuito da rete fissa, o 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- mediante invio telematico, collegandosi al sito www.inps.it/Servizi per il cittadino, click su:
Il professionista deve provvedere sempre e comunque e per l’intero importo al versamento alla Gestione Separata, salva la facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi.
Gestione Separata: Rivalsa INPS Fattura Professionisti
Come già messo in evidenza i Professionisti titolari di Partita IVA Forfettaria che esercitano una attività di lavoro autonomo per la quale non è prevista una Cassa di previdenza, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS. Questa, prevede il versamento annuo dei contributi su un forfait del fatturato e chi è iscritto alla Gestione separata ha la facoltà (e non l’obbligo) di addebitare in fattura al proprio committente una maggiorazione del 4% del compenso concordato tenendo sempre a mente che saranno loro stessi a versare i contributi ogni anno. Data la facoltà del potere addebitare la rivalsa INPS o meno, è anche possibile inserire la rivalsa INPS del 4% soltanto su alcune fatture di vendita mentre su altre no. La rivalsa del 4%, laddove venga applicata in fattura, rappresenta un reddito per il professionista e non viene trattata come un contributo previdenziale, ma concorre all’aumento dell’imponibile soggetto a tassazione.
Versamento e termini di pagamento Contribuzione Gestione Separata
Il versamento dei contributi va eseguito, tramite compilazione del modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi. I contributi previdenziali sono pagati in base al reddito effettivamente percepito nell’anno di imposta di riferimento e vengono accreditati nell’estratto conto del lavoratore nell’anno in cui sono stati pagati i compensi cui si riferiscono. I versamenti degli acconti e del saldo devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento dell’IRPEF: entro il 30 giugno per il saldo precedente e il primo acconto dell’anno in corso; entro il 30 novembre per il secondo acconto dell’anno in corso. Come per l’IRPEF, il versamento del 16 giugno, relativo sia al saldo che al primo acconto, può essere differito fino al 16 luglio (maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse) e può essere rateizzato (aggiungendo una “R” alla causale contributi correnti P10 o PXX). Sia in caso di rateizzazione che di differimento, la maggiorazione per interessi deve essere esposta nel modello di pagamento separatamente dal contributo, utilizzando la causale contributo “DPPI” e compilando nella relativa riga di F24 tutti i campi previsti per il versamento dei contributi a cui gli interessi si riferiscono.
Causali di Versamento F24
Contributi correnti | ||||
Descrizione causale | Causale fino al 31 dicembre 2000 | Causale dal 1° gennaio 2001 | ||
Contributo per saldo o acconto a debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come risultante dal quadro RR del . La causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione (diretta o indiretta) e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. |
DPP | PXX | ||
Contributo per saldo o acconto a debito del professionista (o a credito se posto in compensazione), così come risultante dal quadro RR del modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti in unica soluzione dei professionisti iscritti alla Gestione Separata titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. |
P10 | |||
Interesse dello 0,40% per eventuale differimento del versamento del saldo e del primo acconto. | DPPI | DPPI | ||
Contributi correnti rateizzati | ||||
Descrizione causale | Causale fino al 31 dicembre 2000 | Causale dal 1° gennaio 2001 | ||
Contributo per saldo o acconto a debito del professionista, così come risultante dal quadro RR del modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti rateali dei professionisti iscritti alla Gestione Separata non titolari di pensione (diretta o indiretta) e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. |
DPPR | PXXR | ||
Contributo per saldo o acconto a debito del professionista, così come risultante dal quadro RR del modello Unico. La causale va utilizzata per i versamenti rateali dei professionisti iscritti alla Gestione Separata titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. |
P10R | |||
Interessi di rateizzazione | DPPI | DPPI | ||